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leggi e normative
Legge 9
gennaio 1989, n.13
"DISPOSIZIONI
PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI
PRIVATI. CONTRIBUTI CONCESSI AI PRIVATI DALLO STATO"
Il Ministero dei Lavori Pubblici ha
istituito con la citata legge un fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle
barriere architettoniche negli edifici privati esistenti. Tale fondo ripartito fra le
Regioni è assegnato attraverso i Comuni in relazione alle domande presentate.
Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi
fino a L.5.000.000, è aumentato del 25% per costi da L. 5.000.000 a 25.000.000, e
altresì di un ulteriore 5% da L.25.000.000 a L.100.000.000 di spesa effettiva.
Hanno diritto ai contributi i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali
permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla
mobilità, coloro i quali abbiano in carico i citati soggetti ai sensi dell'art. 16 D.P.R.
n. 917/1986, nonchè i condomini ove risiedono le suddette categorie di beneficiari. Gli
interessati devono presentare domanda al Sindaco del Comune in cui è sito l'immobile con
l'indicazione delle opere da realizzarsi e della spesa prevista ( utilizzando lo stampato
in distribuzione presso gli uffici comunali) entro il termine perentorio del 1 marzo di
ogni anno.
Gli interessati dovranno inoltre allegare
alla domanda:
1)
certificato medico in carta libera attestante l'handicap
2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi
della legge n. 15/68, dal quale risulti l'ubicazione della propria abitazione, nonchè le
difficoltà di accesso
3) relazione tecnica sul tipo di intervento da effettuare e
relativo preventivo di spesa
Il Sindaco entro il successivo 30 marzo
trasmette la segnalazione del fabbisogno complessivo del Comune, unitamente alle domande,
alla Regione Lombardia.
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