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Legge 9 gennaio 1989, n.13

"DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. CONTRIBUTI CONCESSI AI PRIVATI DALLO STATO"

Il Ministero dei Lavori Pubblici ha istituito con la citata legge un fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati esistenti. Tale fondo ripartito fra le Regioni è assegnato attraverso i Comuni in relazione alle domande presentate.
Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a L.5.000.000, è aumentato del 25% per costi da L. 5.000.000 a 25.000.000, e altresì di un ulteriore 5% da L.25.000.000 a L.100.000.000 di spesa effettiva.
Hanno diritto ai contributi i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano in carico i citati soggetti ai sensi dell'art. 16 D.P.R. n. 917/1986, nonchè i condomini ove risiedono le suddette categorie di beneficiari. Gli interessati devono presentare domanda al Sindaco del Comune in cui è sito l'immobile con l'indicazione delle opere da realizzarsi e della spesa prevista ( utilizzando lo stampato in distribuzione presso gli uffici comunali) entro il termine perentorio del 1 marzo di ogni anno.

Gli interessati dovranno inoltre allegare alla domanda:

   1)    certificato medico in carta libera attestante l'handicap
   2)   dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi della legge n. 15/68, dal quale risulti l'ubicazione della propria abitazione, nonchè le
         difficoltà di accesso
   3)   relazione tecnica sul tipo di intervento da effettuare e relativo preventivo di spesa

Il Sindaco entro il successivo 30 marzo trasmette la segnalazione del fabbisogno complessivo del Comune, unitamente alle domande, alla Regione Lombardia.