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ICI

CHI PAGA

  • il proprietario dell’immobile
  • il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie

SONO ESENTI DAL PAGAMENTO L'ABITAZIONE PRINCIPALE (abitazione di residenza) E LE PERTINENZE (box e garage).

IL PAGAMENTO E' DOVUTO DAI PROPRIETARI DI ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI : A1 - A8 - A9.

 

QUANDO E COME SI PAGA

Il versamento dell’imposta può avvenire in due rate, scadenti 16 Giugno 2011 e il 16 Dicembre 2011: la prima pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata in riferimento agli immobili posseduti nell'anno 2011 e sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative all’anno precedente; la seconda pari al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2011. Resta nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 Giugno 2011.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Esempio:
importo imposta da versare € 154,49 = € 154,00
importo imposta da versare € 227,50 = € 228,00.

L’imposta si paga tramite:

  1. bollettini di c/c postale 13787239 intestati a “Comune di Orzinuovi – Servizio Tesoreria ICI” (disponibili presso l’Ufficio Tributi)
  2. modello F24.


ALIQUOTE

Le aliquote in vigore per il 2011 nel Comune di Orzinuovi sono le seguenti (invariate rispetto all'anno precedente):

  • Abitazione Principale e pertinenze (A1 - A8 - A9) 5 per mille
  • Detrazione per abitazione principale € 113,00
  • Altri immobili 6,5 per mille
  • Abitazione non locata 7 per mille

Si considerano non locate le abitazioni e le pertinenze che nel corso dell’anno non risultano affittate con regolare contratto per un periodo di almeno sei mesi.

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI

L'imposta si paga sulla base della rendita del fabbricato risultante in catasto al primo gennaio dell’anno di imposizione (tali valori vanno rivalutati del 5%).

BASE IMPONIBILE PER I TERRENI AGRICOLI

L'imposta si paga sulla base del reddito dominicale del terreno risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione rivalutato del 25%. Nel caso in cui i terreni siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli sono previste particolari riduzioni (vedi l'art. 9 del D.Lgs. 504/1992).

BASE IMPONIBILE PER LE AREE FABBRICABILI

L'imposta si paga sulla base del valore venale in comune commercio all'1 gennaio dell'anno di imposizione.
Il Regolamento comunale per l'applicazione ICI (art. 7 comma 9) stabilisce che la Giunta Comunale può determinare per zone omogenee i valori venali di riferimento (vedi allegato).

Presso l'Ufficio tributi sono disponibili le stime del valore delle aree dall'anno 1993 ad oggi.

AGEVOLAZIONI ICI - ESTENSIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Di seguito i casi di estensione di esenzione per l'abitazione principale .

Si ricorda che gli immobili utilizzati come abitazione principale se appartenenti alle categorie catastali A1 - A8 - A9, devono utilizzare l'aliquota e la detrazione per abitazione principale.

  • Abitazioni concesse in uso gratuito e relative pertinenze (CON CONTRATTO SCRITTO o dichiarazione sostitutiva di atto notorio) a parenti entro il PRIMO GRADO in linea retta (GENITORI E FIGLI) purché il parente vi abbia la residenza anagrafica;
  • Unità immobiliari possedute da soggetti che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari, purché non siano affittate.
  • Utilizzo di più di una unità immobiliari attigue come abitazione principale (sentenza della Corte di Cassazione n.25902 del 26/06/2008 depositata il 29/10/2008).

 

 
RIDUZIONE D'IMPOSTA PER FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI
(art.14 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili)

Nel caso in cui l'immobile sia dichiarato inagibile e/o inabitabile e che sia di fatto non utilizzato, il proprietario attraverso una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (vedi modello dichiarazione_inagibili a fondo pagina) o mediante perizia tecnica può ottenere una riduzione dell'imposta pari al 50%.

Lo stato di inagibilità decorre dalla data della perizia tecnica ovvero da quella in cui viene resa la dichiarazione sostitutiva.


DICHIARAZIONE

Per le variazioni intervenute dall'anno 2009 è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, con le seguenti eccezioni:

  • per adempimenti previsti in materia di riduzione dell’imposta (es. applicazione detrazione per abitazione principale, riduzione per inagibilità/inabitabilità, riduzione per attività agricola);
  • per elementi rilevanti ai fini ICI che dipendono da atti e provvedimenti per i quali non sono poi trasmesse informazioni all’ufficio catasto o alla conservatoria dei registri immobiliari (es. cambio di valore e/o destinazione dell’area fabbricabile, lavori di recupero di un fabbricato per cui la base imponibile diventa il lotto di area fabbricabile).

Pertanto nel caso di variazioni 2010 che comportano l’obbligo di dichiarazione ICI su appositi modelli ministeriali, la trasmissione all’Ufficio Tributi è da effettuare entro il 30 GIUGNO 2011 (30 settembre 2011 per chi presenta il Modello Unico in via telematica).

RIMBORSI

Il contribuente può chiedere il rimborso per le somme pagate e non dovute entro CINQUE ANNI dal pagamento.

VEDI DICHIARAZIONI E ALLEGATI SEGUENTI

AllegatoDimensione
aree2008.pdf33.17 KB
dich_comodato.doc21.5 KB
dich_usogratuito.doc21.5 KB
dich_locazione.doc21.5 KB
file aree 2009.pdf35.36 KB
stima valore aree 2010.pdf32.2 KB
stima valore aree 2011.pdf40.03 KB
esenzione_piu_abitazioni_principali.doc21 KB
dichiarazione_inagibili.doc20.5 KB
stima valore aree2012.pdf32.86 KB


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