Descrizione
I saldi sono disciplinati da Regione Lombardia con specifici obblighi, definiti dalla Legge Regionale 6/2010 e Delibere Regionali.
La D.G.R. 14 dicembre 2011, n. IX/2667 determina le date di inizio delle vendite di fine stagione, come segue:
- per i saldi invernali, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania di ogni anno;
per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio.
la durata massima del periodo dei saldi è di sessanta giorni dal loro inizio.
Per l'anno 2025:
- i saldi invernali hanno avuto inizio il giorno di sabato 4 gennaio e sono terminati il giorno di martedì 4 marzo;
- i saldi estivi avranno inizio il giorno di sabato 5 luglio e termineranno il giorno di martedì 2 settembre.
Tra le regole principali:
- ai fini di informazione e tutela dei consumatori, i commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. È invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso;
- l’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto;
- i prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli);
- se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.