Descrizione
La DGR 14 dicembre 2011, n. IX/2667 (che riprende il documento di indirizzi unitari per l’individuazione della data di inizio dei saldi, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 24 marzo 2011) stabilisce di fissare come date di inizio:
- per i saldi invernali, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania di ogni anno;
- per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio.
Con una integrazione al sopra citato documento di indirizzi unitari per l’individuazione della data di inizio dei saldi, approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 7 luglio 2016, è stato deciso che qualora il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincida con il lunedì, l’inizio dei saldi viene anticipato al sabato.
Pertanto, per l’anno 2026 in Lombardia, i saldi invernali avranno inizio il giorno sabato 3 gennaio.
La durata massima del periodo dei saldi è di sessanta giorni; pertanto, termineranno il giorno martedì 3 marzo 2026.
In base all'articolo 116, comma 2 della l.r. n. 6/2010 (Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere), non sarà più possibile effettuare le vendite promozionali a partire da giovedì 4 dicembre 2025 (30 giorni prima dell'inizio dei saldi).
Fino al 3 dicembre 2025 i negozi potranno comunque dare pubblicità alle vendite promozionali effettuate, con le modalità ritenute più opportune.
Si ricorda, inoltre, che, ai fini di informazione e tutela dei consumatori:
- i commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. È invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso.
- L’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto.
- I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli).
- Se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.
Per maggiori informazioni vedere quanto pubblicato sul sito di Regione Lombardia.