ART. 20 del REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI– NORME PER LA CONCESSIONE
1. La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a
persone fisiche, persona giuridiche e enti morali secondo le disponibilità.
2. La concessione non da diritto alla proprietà della sepoltura, ma solo
all’utilizzo.
3. Il richiedente deve rivolgere istanza al Sindaco, in carta legale, con
l'indicazione specifica degli estremi di identificazione del loculo, della
tomba o cappella di famiglia, della celletta o dell'appezzamento di
terreno.
4. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune
ed il concessionario.
5. La concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle
norme, istruzioni, tariffe di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria,
nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di
concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai
progetti, se richiesti.
il rinnovo della concessione del loculo che potrà essere consentita per un periodo di anni 10, rinnovabili di ulteriori 10, o per il periodo mancante al compimento del trentennio dalla tumulazione. In tale periodo il loculo non potrà essere riutilizzato per la tumulazione di altre salme;