A chi è rivolto
Cittadini di Orzinuovi
Cittadini di Orzinuovi
COME DEPOSITARE LE DAT PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZAL'approvazione della legge n. 219 del 22/12/2017 contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, entrata in vigore il 31/01/2018, chiama in causa ancora una volta l’ufficiale dello stato civile.Già in passato diversi Comuni avevano anticipato il legislatore, cercando di dare al problema una risposta, talvolta empirica, istituendo appositi registri destinati alla raccolta delle DAT, con una soluzione che all’epoca lo Stato considerò illegittima. In genere la tenuta di questi registri era affidata agli uffici comunali dei servizi demografici. Peraltro le modalità di raccolta e registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento potevano cambiare da Comune a Comune.Ora è lo stesso Stato che, in linea con quanto espresso nella nota direttiva interministeriale del 19/11/2010 che reclamava la competenza dello Stato su questa materia, affida espressamente parte delle competenze alla figura dell’ufficiale dello stato civile in ordine alla presentazione del DAT (disposizioni anticipate di trattamento).La nuova legge introduce anche la disciplina del consenso informato, in merito al quale non sembra possibile sia coinvolto l’ufficiale dello stato civile, dal momento che, se è vero che “Il consenso informato (…) è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare”, è anche vero che “Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”, il che esclude ogni possibilità di riferimento all’ufficiale dello stato civile.L’altro elemento istituito dalla legge n. 219 / 2017 è costituito dalle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).L’art. 4, comma 1, prevede:1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.Ciò che coinvolge l’ufficiale dello stato civile del Comune in prima persona è contenuto nell’art. 4, comma 6.
Responsabile del procedimento:
Tel 030/9942220 -223
Modalità di presentazione della richiesta: ADEMPIMENTIlegge n. 219 del 22/12/2017 art. 4, comma 6: Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
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