l parco di divertimento è il complesso di attrazioni, trattenimenti e attrezzature dello spettacolo viaggiante. È destinato allo svago e alle attività ricreative e ludiche, si estende su un’unica area e prevede un’organizzazione di servizi comuni.
Le attività di spettacolo viaggiante sono classificate in sei sezioni nell'elenco delle attrazioni riconosciute (integrate dal Decreto ministeriale 03/09/2013, dal Decreto ministeriale 29/04/2015 e dal Decreto ministeriale 18/07/2019), istituito sulla base della Legge 18/03/1968, n. 337, art. 4.
Chi vuole partecipare a parchi divertimento o installare di singole attrazioni deve presentare domanda di autorizzazione come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 69 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente è emesso un provvedimento (Legge 07-08-1990, n. 241, art. 2).