Whistleblowing

  • Servizio attivo

Segnalazione condotte illecite

A chi è rivolto

Le segnalazioni possono riguardare violazioni (del diritto nazionale o del diritto UE) già commesse o non ancora commesse, quando si abbiano elementi concreti per ritenere che saranno commesse e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;condotte illecite rilevanti ai sensi della L.190/2012, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (PIAO);
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.
Non possono essere segnalate, mediante il ricorso all’istituto del whistleblowing, le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività, nonché le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere meramente personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico anche con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.
Ai sensi del suddetto Decreto Legislativo n. 24/2023, le segnalazioni con cui si denunciano atti ritorsivi presuntivamente subiti in conseguenza della segnalazione del fatto illecito, vanno inoltrate esclusivamente ad ANAC che effettuerà gli accertamenti del caso, irrogando la sanzione amministrativa prevista dalla legge al responsabile, nel caso di fondatezza della segnalazione.

Orzinuovi

Chi può fare domanda

Possono effettuare segnalazioni la persona fisica che abbia acquisito le informazioni sulla violazione nell’ambito del proprio contesto lavorativo, intendendo con questo le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte da:

  • dipendenti dell’Ente;
  • lavoratori autonomi che prestano la propria attività a favore dell’Ente;
  • dipendenti o collaboratori di soggetti a cui sono affidati dall’Ente lavori o forniture di beni e servizi (cooperative, enti del terzo settore etc.);
  • liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività a favore dell’Ente;
  • volontari e tirocinanti, retribuiti e non, che prestano la propria attività a favore dell’Ente;
  • persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Può effettuare la segnalazione anche chi acquisisce le informazioni sulla violazione nell’ambito del processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Descrizione

WHISTLEBLOWING è un istituto giuridico espressamente previsto già dalla Legge n.190/2012 (cd. Legge anticorruzione) e ora disciplinato dal Decreto Legislativo n. 24/2023, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, con il quale, allo scopo di rafforzare la capacità della Pubblica amministrazione di scoprire e contrastare fatti illeciti, si forniscono speciali forme di protezione a favore del segnalante (c.d. whistleblower).
Il decreto 24/2023 disciplina, infatti, le modalità di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l’integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

In attuazione alla normativa in tema di Whistleblowing, recentemente modificata con il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023   che attua la Direttiva (UE) 2019/1937  l’Ente, ha adottato una piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni di illeciti.

Come fare

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

➢ Canale interno  

UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA

L'amministrazione Comunale ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi, che utilizza strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata con descrizione del fatto, delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato, degli elementi idonei a identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;
  • la segnalazione viene ricevuta e gestita dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT), fermo restando il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
  • nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
  • la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.

Accedi alla Piattaforma Whistleblowing - Segnalazioni

➢ Canale esterno gestito da ANAC

SEGNALAZIONE ESTERNA AD ANAC

Se ricorrono i presupposti specificati dall’articolo 6 del d.lgs. 24/2023, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite comunicazione scritta o orale presentata attraverso i canali indicati sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Accedi alla piattaforma Whistleblowing - ANAC

Cosa serve

TRASMISSIONE A MANO O SEGNALAZIONE ORALE

In alternativa alla procedura informatica, il segnalante può presentare segnalazioni interne in forma scritta ed in forma orale al RPCT.

➢ Divulgazioni pubbliche tramite stampa o social media

➢ Denuncia all’Autorità giudiziaria.

Cosa si ottiene

Whistleblowing

Tempi e scadenze

1 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

GRATUITO

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