A chi è rivolto
Le segnalazioni possono riguardare violazioni (del diritto nazionale o del diritto UE) già commesse o non ancora commesse, quando si abbiano elementi concreti per ritenere che saranno commesse e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;condotte illecite rilevanti ai sensi della L.190/2012, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (PIAO);
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.
Non possono essere segnalate, mediante il ricorso all’istituto del whistleblowing, le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività, nonché le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere meramente personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico anche con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.
Ai sensi del suddetto Decreto Legislativo n. 24/2023, le segnalazioni con cui si denunciano atti ritorsivi presuntivamente subiti in conseguenza della segnalazione del fatto illecito, vanno inoltrate esclusivamente ad ANAC che effettuerà gli accertamenti del caso, irrogando la sanzione amministrativa prevista dalla legge al responsabile, nel caso di fondatezza della segnalazione.
Chi può fare domanda
Possono effettuare segnalazioni la persona fisica che abbia acquisito le informazioni sulla violazione nell’ambito del proprio contesto lavorativo, intendendo con questo le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte da:
- dipendenti dell’Ente;
- lavoratori autonomi che prestano la propria attività a favore dell’Ente;
- dipendenti o collaboratori di soggetti a cui sono affidati dall’Ente lavori o forniture di beni e servizi (cooperative, enti del terzo settore etc.);
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività a favore dell’Ente;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non, che prestano la propria attività a favore dell’Ente;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
Può effettuare la segnalazione anche chi acquisisce le informazioni sulla violazione nell’ambito del processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.